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DTT. Il nodo delle limitazioni al servizio degli impianti provinciali ai fini del riconoscimento degli indennizzi per la liberazione della banda 700 MHz

 

Sta facendo discutere in queste ultime settimane la problematica sottesa alle limitazioni d’esercizio degli impianti DTT provinciali, che, secondo indiscrezioni, potrebbero essere indennizzati al 50% della somma prevista (pare intorno a 0,36 euro per abitante residente in base al dato ISTAT), ingenerando il rischio di disparità di trattamento tra limitazioni di portata diversa (per esempio il soggetto che servisse il 70% della provincia avrebbe lo stesso indennizzo di quello che serve solo il 20%).

 

La ratio della norma

Nell’ambito delle procedure volte alla liberazione della banda 700 MHz e nelle more dell’assunzione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni necessarie alla definizione dei presupposti e delle tempistiche per l’erogazione degli indennizzi di cui all’art.1, comma 1039, lett. b) della legge n. 205/2017 e successive modifiche, sono state pubblicate in data 14/02/2020 sul sito istituzionale del dicastero le tabelle degli operatori di rete locali titolari di diritto d’uso delle frequenze nelle regioni italiane.

 

Il peccato originario delle limitazioni

Come noto, taluni diritti d’uso recano l’originaria limitazione (di servizio e quindi di copertura) afferente all’esercizio degli impianti legittimante operanti nei bacini provinciali autorizzati, fermo l’obbligo che insisteva su ciascun operatore assegnatario di presentare al Ministero il proprio progetto di rete sulla frequenza assegnata.

 

Possibile rimozione a seguito attivazioni sopravvenute

Non è peregrina, in tale contesto, la circostanza che molti dei progetti di rete presentati recassero non solo la conversione degli impianti già eserciti dalla tecnica analogica a quella digitale, ma – come previsto dalla vigente normativa – l’estensione e/o l’integrazione del servizio in aree non coperte o parzialmente coperte attraverso l’attivazione di nuovi impianti televisivi”, commenta l’avvocato Stefano Cionini name partner della law firm MCL Avvocati Associati, che cura in esclusiva l’Area Affari Legali della struttura di competenze a più livelli Consultmedia.

 

Procedure complesse

“In molti casi ed in molti procedimenti amministrativi che abbiamo seguito direttamente per conto dei nostri clienti, la competente D.G.S.C.E.R.P., sentita la collaterale D.G.P.G.S.R., ha rilasciato negli anni provvedimenti di rettifica del diritto d’uso e di integrazione del master plan, autorizzando l’attivazione di nuove risorse r.e. ed estendendo o integrando il servizio degli operatori di rete richiedenti. Ebbene, laddove tali nuove attivazioni dovessero aver comportato l’incremento della copertura del servizio dell’operatore di rete in bacini provinciali originariamente limitati ed oggi sostanzialmente integralmente serviti, è opportuno valutare di richiedere al Ministero la rimozione delle limitazioni di servizio, anche ai fini del futuro calcolo dell’indennizzo spettante per il prossimo rilascio del diritto d’uso”.

 

Esame tecnico preventivo

“Data la complessità della questione che deve essere affrontata congiuntamente sul piano tecnico (per la fornitura di elementi probanti a sostegno) e giuridico, come Consultmedia abbiamo predisposto un apposito service per la valutazione preventiva delle singole casistiche”, conclude l’avv. Cionini.
Intanto, nelle prossime settimane, dovrebbe essere reso noto l’elenco dei soggetti che hanno presentato entro il termine del 28/02/2020 la manifestazione d’interesse per la liberazione anticipata dei canali.

 

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