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Si salvi chi può

Fonte: https://www.newslinet.com/si-salvi-chi-puo-2/

 

Diverse decine. Tante sono le comunicazioni recanti le osservazioni alle linee guida sui bandi FSMA sottoposte a consultazione dal Mise che sono arrivate alla nostra redazione. Ne esce un quadro preoccupante.

Non tanto per il contenuto (salva qualche considerazione di cui diremo). Ma perché difficilmente il Mise potrà conciliarne indicazioni utili.

 

Divergenze estreme

Si tratta, infatti, di osservazioni quasi sempre di contenuti divergenti. Tanto che, dall’esame da noi eseguito, risulta difficile anche trarre comuni denominatori.

 

Il senso dell’HD

Per esempio, c’è una confusione pazzesca sul concetto di HD.
Leggendo le osservazioni spesso non si comprende se si faccia riferimento al formato H264 o alla nozione di Alta Definizione del contenuto (che presuppone un maggior impiego di capacità trasmissiva).

 

Tutti contro tutti

Quanto ai tagli di capacità trasmissiva, ai formati e ai criteri selettivi, si percepisce nettamente un tutti contro tutti. C’è chi ritiene indispensabile l’accaparramento di capacità trasmissiva sulla scorta del fatto che occorrerebbe a tutti i costi trasmettere in H264 all’infinito (tanto da spingersi a posticipare sine die l’introduzione del formato HEVC). E chi pretenderebbe che fossero solo i fornitori nazionali a impiegarlo (a che pro, visto che i mux nazionali non c’entrano nulla con quelli locali?).

 

Dalla legge 223/1990 al DPR 146/2017

Chi vorrebbe un inasprimento della selezione attraverso un potenziamento dei criteri ex DPR 146/2017. E chi è convinto sia bastevole l’esercizio di un FSMA da almeno due anni. Ma anche chi scomoda presunti mali della legge 223/1990, il consueto calpestio dell’art. 21 della Costituzione e professa complottismi.

 

1 MB a prescindere

Abbiamo letto di soggetti che chiedono l’imposizione di tagli non superiori a un 1 MB, sia che si trasmetta in HEVC che in H264 (ponendosi quindi all’opposto dell’esempio precedente, considerato che in H264 con 1 MB lo standard qualitativo è insufficiente).

 

I bandi per i diritti d’uso

Ma anche di fornitori di contenuti che sembrano non aver compreso che i bandi per operatori di rete, fuori dal 1° livello dell’Emilia Romagna oggetto di ripetizione, sono già conclusi.

 

A ben guardare…

Tuttavia, forse, due suggerimenti paiono (seppure proposti in contesti differenti) oggetto di qualche ripetizione.

 

Proroga

Il primo è la posticipazione dello switch-off graduale in un’unica soluzione in prossimità del giugno 2022 (c’è chi chiede anche oltre, ma sappiamo che è inverosimile).

 

Forbici

Il secondo, è la riduzione della forbice superiore del taglio di capacità trasmissiva richiedibile.

 

Individualismo coeso

Sta di fatto che se qualche romantico ottimista pensava che almeno in quest’ultima occasione (nel vero senso della parola) il popolo degli editori locali si presentasse coeso deve ricredersi.

 

Le (dis)associazioni

La sensazione è che quel che resta del giorno televisivo locale si sia ulteriormente frammentato, con le associazioni di categoria praticamente inesistenti ed una tendenza al ognuno per sé. E al si salvi chi può.

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Le tv locali di Siracusa e Catania escluse dal bando per le nuove frequenze

Fonte: https://www.canale8news.it/le-tv-locali-di-siracusa-e-catania-escluse-dal-bando-per-le-nuove-frequenze/

 

L’avvento del nuovo digitale terrestre cancellerà il mondo delle emittenti locali della Sicilia orientale delle province di Catania e Siracusa.
I bandi del MISE per assegnazione di diritti d’uso di frequenze televisive, Area tecnica 17 (Sicilia), rete di primo e reti di secondo livello, ODR 67, 68, 69, 70 e 71 del 2020 causerà il licenziamento di svariate centinaia di dipendenti e collaboratori.

Protestano gli editori siciliani titolari di concessione di Operatore di Rete che accusano la mancata applicazione delle norme e il mancato rispetto delle leggi da parte del ministero sacrificando gli sforzi e gli investimenti di molti imprenditori indipendenti.

Per la Sicilia solo una frequenza regionale di primo livello, ed una di secondo livello con copertura Palermo, due con copertura Messina e un’altra con copertura Ragusa, Enna, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, addirittura nessuna frequenza è stata prevista per le province di Catania e Siracusa.

Tutto questo metterà fine alle storiche attività di oltre 100 imprese televisive siciliane.

Per non parlare dell’autorizzazione rilasciata alle Tv locali nel 2012 per 20 anni e che solo dopo 8 anni lo Stato ha deciso di revocare, emittenti che da oltre 30 anni esercitano con grande sacrificio e spirito di abnegazione l’attività.

Il Governo si dimentica l’essenziale ruolo informativo dell’emittenza locale in questo tragico momento.

Il Governo non si è occupato del sistema radiotelevisivo locale, che a costo di grandi sacrifici, sta svolgendo un ruolo informativo di prossimità irrinunciabile sui propri territori.

Un’attività professionale esercitata in una condizione di tante incertezze, perché di ora in ora gli inserzionisti (fonte di finanziamento essenziale dell’emittenza locale) disdicono i loro contratti pubblicitari poiché gli esercizi commerciali e gran parte delle piccole aziende sono chiuse.

E se queste imprese utilizzano la cassaintegrazione in deroga per non gravare sui bilanci, le emittenti locali non possono fare altrettanto, perché in questo momento buio devono restare al servizio dei cittadini, ed adempiere al loro obbligo e dovere civico di informare.

Le emittenti radio TV locali vogliono assicurare costante servizio e presenza sul territorio e mai come ora il loro lavoro è servizio di pubblico interesse, è vicinanza alla gente, è comunicare con un’informazione tempestiva e verificata.

L’utilità di tale servizio, mai come in questo momento, è infatti riconosciuta dagli stessi cittadini, prova ne è la sorprendente impennata degli indici di ascolto del comparto, anche dovuta all’eccezionale incremento del livello produttivo dei programmi informativi locali.

Il Bando del Mise ha praticamente messo in ginocchio le esigue speranze di una ripresa del settore.

Ma ancor più assurdo è quanto previsto dallo stesso bando: il bando di Primo livello canale 42 prevede la possibilità di aggiudicarsi la frequenza regionale, facile da immaginare che questa andrà a Rai o Ei Towers, gli altri 4 bandi non prevedono la possibilità di partecipazione delle emittenti della provincia di Catania e Siracusa, un metodo non degno di alcun commento.

In pratica le tv locali di Catania e Siracusa, ancor più del resto delle emittenti presenti, dovranno soccombere ad una strategia di potere dell’etere a dir poco vergognosa.

Il più potente che soccombe sul più fragile, antidemocratico, un gioco al massacro voluto da questo governo.

Una vera strage di centinaia di lavoratori e operatori del settore, giornalisti e registi, personale amministrativo e operatori video, insomma una vera apocalisse dell’informazione televisiva, tutto questo per accontentare chi può garantire il sistema.

Senza più introiti pubblicitari e senza un efficace intervento di sostegno il governo condanna l’informazione radiotelevisiva locale all’estinzione.

Le emittenti locali costituiscono un servizio essenziale per i territori, che non può essere soffocato.

Al Governo si chiede un immediato ripensamento, per mantenere aperta la voce di chi, per assicurare informazione di prossimità, non può chiudere né ricorrere agli ammortizzatori sociali.

Tenere aperta la linea e la voce di chi è, in questo momento, in trincea e in prima linea nell’informazione di emergenza, è un dovere che non può non essere sostenuto anche per l’utilità pubblica e sociale che assicura.

Le tariffe stabilite nel bando attribuito a Ei Towers o Rai in Piemonte, prevede oneri sproporzionati per poter essere veicolati da tali operatori aggiudicatari. Si parla di 6000 euro mensili per megabyte.

Significa che una tv locali piemontese se vuole trasmettere deve pagare tale cifre affittando la banda dai colossi dell’emittenza televisiva.

Cifre, queste, che le tv locali siciliane non possono permettersi essendo sproporzionate rispetto alla possibilità finanziaria di tali emittenti sul territorio.

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DTT. Riformulazione Linee guida bandi FSMA locali non va. Pericolosissima per i 3/4 dei fornitori esistenti che non troveranno spazio sui mux

Fonte: https://www.newslinet.com/dtt-riformulazione-linee-guida-bandi-fsma-locali-non-va-pericolosissima-per-i-3-4-dei-fornitori-esistenti-che-non-troveranno-spazio-sui-mux/

 

La sopravvivenza dei tre quarti dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali parte dalle osservazioni alla riformulazione delle Linee guida per i bandi FSMA. Testo sottoposto a consultazione pubblica dal Ministero dello Sviluppo Economico (con termine al 14/02/2021).

 

Sub Agcm

La questione, peraltro, è già finita sul tavolo dell’Antitrust. L’Agcm, infatti, verificherà la fondatezza di un esposto presentato in questi giorni, nel quale si denuncia il rischio di una grave limitazione della concorrenza in ambito televisivo locale.

 

Ma perché la revisione delle Linee guida non è condivisibile?

Ne parliamo con l’avv. Stefano Cionini partner di MCL Avvocati Associati, law firm che cura in esclusiva l’Area Affari Legali di Consultmedia. Struttura di competenze a più livelli che, per conto della propria clientela, sta predisponendo una serie di osservazioni alle citate Linee guida.

 

Il nodo del paragrafo 6

Il principale nodo riguarda il paragrafo 6. Che recita: Secondo quanto stabilito dal PNAF, la capacità trasmissiva necessaria per la trasmissione di un marchio è stimata in un bit rate di circa 2,5-3 Mbit/s per un programma in alta definizione (HD) e di circa 1 Mbit/s per un programma in definizione standard (SD)”.

 

No a paletti trasmissivi

“Alla luce delle esperienze condotte dal 2010 ad oggi, non sembra opportuna la definizione rigida di tagli di capacità trasmissiva. Parliamo di affermazioni dichiarative come: “circa 1 Mbit per un programma SD” e “circa 2,5-3 Mbit/s per un programma HD”. Già oggi, infatti, esistono FSMA che, per esempio, impiegano tagli da 1 MB o meno in H264 ottimizzati attraverso varie soluzioni tecniche“, spiega l’avvocato Cionini.

 

Rischio strumentalizzazione per limitare l’accesso alla concorrenza da parte dei superplayer locali

“E’ poi consigliabile ridurre la soglia di richiesta superiore (2,5 Mbit/S) per garantire la massima possibilità d’accesso a FSMA nel rispetto del pluralismo. E’ del resto improbabile che un FSMA locale possa ambire a veicolare contenuti HD in senso pieno (cioè contenuti in high definition). Esiste pertanto il rischio che tale opportunità venga strumentalizzata per limitare l’accesso alla concorrenza. Chiaramente da parte di soggetti dotati di maggiori risorse economiche che si saranno meglio posizionati nelle graduatorie, continua l’avvocato.

 

Il nodo H264/mpeg4

“D’altro canto, è evidente che tale opportunità verrà sfruttata dai più non già per trasmettere in HD, ma per veicolare contenuti SD in mpeg4/H264. Orbene, in quest’ultima ipotesi, la citata esperienza insegna che già con 1,7 MB in H264 è possibile veicolare un contenuto in formato H264 con qualità ottimale“, sottolinea il legale. Che aggiunge: “Non sarebbe, perlatro, peregrina la richiesta di un aggiornamento ad Agcom, anche sulla scorta del notevole tempo trascorso dall’iniziale determinazione“.

 

Ratio del PNAF Agcom alterata

“La formulazione adottata, inoltre, non sembra essere in linea con la ratio del PNAF che aveva in animo di preservare la massima quota possibile del panorama editoriale televisivo locale esistente – continua il rainmaker di MCL Avvocati Associati -.

Circostanza che emergeva chiaramente dalla previgente formulazione del paragrafo 6 delle Linee Guida. In esse era precisato che l’impiego di sistemi trasmissivi DVB-T2 HEVC avrebbe consentito il trasporto di circa 40 marchi in SD (intesa come standard definition) o circa 15 in HD (intesa come high definition) sulle reti locali di 1° livello.

 

Per evitare barriere all’ingresso di FSMA dotati di minore potenzialità economica (ma non per questo contenutistica), dovrebbe essere dato prima spazio al soddisfacimento delle richieste SD e solo successivamente a quelle HD

“La presenza della precisazione di formato HEVC (H265) nella previgente versione delle Linee guida impediva la strumentalizzazione descritta attraverso l’impiego del formato H264 (definito, impropriamente, anche HD). In conclusione, per evitare barriere all’ingresso di FSMA dotati di minore potenzialità economica (ma non per questo contenutistica), dovrebbe essere dato prima spazio al soddisfacimento delle richieste SD e solo successivamente a quelle HD”, rimarca l’avv. Cionini.

 

Riverberazione sul paragrafo 26

“Le criticità della riformulazione delle Linee guida si riverberano chiaramente anche sul paragrafo 26. Quest’ultimo è foriero di una limitazione dell’accesso alla capacità trasmissiva attraverso la predeterminazione di “tagli” di banda incoerenti con le necessità concrete. Anche alla luce dell’evoluzione tecnologica intervenuta a seguito dell’adozione del PNAF Agcom“, conclude l’avv. Cionini.

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DTT. Ecco come avverrà l’attribuzione degli LCN dopo le graduatorie FSMA locali. Altamente probabile una ridistribuzione rispetto ad oggi

Fonte: https://www.newslinet.com/dtt-ecco-come-avverra-lattribuzione-degli-lcn-a-seguito-delle-graduatorie-fsma-locali/

 

Graduatorie FSMA, corsa alla capacità trasmissiva e nuove attribuzioni LCN. Quello che aspetta i fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) locali nei prossimi mesi (o settimane) è un vero e proprio percorso ad ostacoli.

 

I bandi per le graduatorie FSMA

Prima i bandi per la determinazione delle graduatorie FSMA dei soggetti che potranno essere trasportati sui nuovi mux areali degli operatori di rete. Network provider che saranno selezionati in massima parte a seguito della scadenza del 15/02/2021 (allo stato si conoscono infatti solo i vettori di Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige).

 

Le negoziazioni per la capacità trasmissiva

Poi le negoziazioni per la capacità trasmissiva, su cui in questi giorni si sta sviluppando un nutrito confronto a seguito della consultazione pubblica indetta dal Ministero dello sviluppo economico sulle nuove Linee guida per la partecipazione di bandi. Oggetto del dibattito è il rischio di estromissione dei player minori da parte dei primi posizionati in graduatoria.

 

L’associazione delle numerazioni LCN agli autorizzati. Che cambieranno rispetto ad oggi

E, infine – giungendo al tema di questo articolo -, l’associazione delle nuove numerazioni LCN. Che, ormai è chiaro, in gran parte cambieranno.

 

La consultazione pubblica Agcom sul nuovo Piano LCN

A riguardo di quest’ultima fase, la recente pubblicazione da parte dell’Agcom della consultazione pubblica sull’aggiornamento del nuovo Piano di numerazione automatica dei canali DTT, delle modalità di attribuzione dei numeri ai FSMA autorizzati e delle relative condizioni di utilizzo dà importanti indicazioni di come si svolgerà la procedura.
L’iter è riassunto all’art. 6 dell’Allegato A alla delibera 17/21/CONS.

 

L’attribuzione delle numerazioni da parte del Mise

Il disposto regolamentare spiega che “L’attribuzione delle numerazioni disponibili del piano LCN, a regime, è effettuata dal Ministero, nell’ambito del titolo abilitativo rilasciato per l’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre“.

 

La domanda per l’assegnazione di una numerazione del presente piano e l’eventuale espressione di preferenza

Contestualmente alla domanda per il conseguimento dell’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri di cui all’articolo 3 dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, sono tenuti a presentare apposita domanda per l’assegnazione di una numerazione del Piano LCN. Esprimendo, eventualmente, una preferenza tra le numerazioni assegnabili e disponibili.

 

Assegnazione LCN al FSMA

Il Ministero procede quindi all’assegnazione della numerazione, tenendo conto, ove compatibile con le disposizioni del Piano LCN, della preferenza espressa dal richiedente.

 

L’ipotesi del sorteggio pubblico

Nel caso in cui le numerazioni disponibili dovessero risultare inferiori alle richieste presentate, dovrà essere disposto un sorteggio pubblico ai fini dell’assegnazione delle singole numerazioni ai richiedenti. “Quest’ultima circostanza appare invero improbabile, considerato che a monte vi sarà la cernita per l’accesso alla capacità trasmissiva”, osserva Stefano Cionini, avvocato di MCL Avvocati Associati, law firm che cura l’Area Affari Legali di Consultmedia.

 

L’attribuzione ai soggetti già abilitati

“L’attribuzione dei numeri a soggetti presenti nella graduatoria FSMA è effettuata dal Ministero con apposito provvedimento di assegnazione della numerazione, rilasciato su domanda del soggetto interessato“, puntualizza il legale di Consultmedia.

 

Prima applicazione

In sede di prima applicazione, il Ministero procederà all’attribuzione delle numerazioni secondo le modalità di seguito dettagliate.

 

Modalità di attribuzione a FSMA locali: procedura

Con riferimento agli FSMA autorizzati del comparto locale, “nell’intento di valorizzare la programmazione di qualità e quella legata al territorio, le numerazioni ad essi dedicate sono attribuite progressivamente, partendo dal I arco di numerazione”, spiega Agcom. Ovviamente secondo la collocazione derivante dalle graduatorie FSMA “predisposte dal Ministero e relative alle 18 aree tecniche previste dal PNAF di cui alla delibera n. 39/19/CONS”.

 

La qualità della programmazione, le preferenze degli utenti e il radicamento nel territorio

“Dirimente è la formazione delle graduatorie LCN, che avverrà attraverso l’attribuzione di punteggi in relazione alla qualità della programmazione, alle preferenze degli utenti e al radicamento nel territorio”, spiega l’avv. Cionini.
Punteggi attribuiti secondo i criteri di seguito specificati.

 

Punteggio aperto

“Per differenziare le posizioni all’interno di ciascuna graduatoria, evitando fenomeni di appiattimento verso il basso o verso l’alto dei risultati del processo di valutazione, Agcom ha previsto l’utilizzo di un sistema di punteggio aperto, senza un tetto massimo di punti assegnabili. Sistema in cui il punteggio finale conseguito da ciascun partecipante è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti con riferimento alle voci e ai relativi i indicatori di seguito specificati”, continua Cionini.

 

Gli indicatori della qualità della programmazione…

Secondo l’attuale formulazione (l’Allegato A è sottoposto a consultazione pubblica e quindi potrebbe subire modifiche), la qualità della programmazione è valutata in base ai piani editoriali e ai dipendenti impiegati, con riferimento ad una serie di indicatori.

 

Quota percentuale (valore medio nel biennio 2019-2020) di programmi di informazione (inclusi i telegiornali), programmi di approfondimento (anche culturale) e programmi dedicati ai minori

Tali contenuti del marchio/palinsesto oggetto della domanda sono calcolati sul totale delle ore di programmazione, con particolare riferimento all’autoproduzione e al legame con il territorio, al netto delle repliche. In ogni caso, non si considerano programmi autoprodotti i programmi di televendita (punteggio: inferiore al 20% = 3 punti; inferiore al 40% = 6 punti; superiore al 40% = 10 punti).

 

Numero medio di dipendenti

Si tratta del personale (dipendente) effettivamente applicato all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi per il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupato nel biennio 2018-2019 con contratto di durata continuativa (per l’attribuzione del punteggio occorre fare riferimento all’Annesso dell’Allegato A alla delibera 17/21/CONS Agcom).

 

Numero medio di giornalisti (professionisti, pubblicisti e praticanti) iscritti al relativo albo o registro

I giornalisti devono essere effettivamente applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi per il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio 2018- 2019 (per l’attribuzione del punteggio cfr il citato Annesso all’Allegato A).

 

… quelli delle preferenze degli utenti

Le preferenze degli utenti ed il radicamento sul territorio sono valutati rispettivamente in base agli indici di ascolto e alla storicità, con riferimento ad ulteriori indicatori.

 

Media ponderata dell’ascolto medio giornaliero e del numero dei contatti netti giornalieri, nel biennio 2019-2020

Anche in questo caso si tratta di un dato riferito al marchio/palinsesto oggetto della domanda (per l’attribuzione del punteggio cfr. l’Annesso all’Allegato A).

 

Numero di anni di diffusione del marchio/palinsesto oggetto della domanda

“Rilevante che il calcolo avviene dalla data di autorizzazione (punteggio: fino a 5 anni = 6 punti; più di 5 anni = 10 punti. Ai fini del calcolo si considerano anche le frazioni di anno superiori a 6 mesi)“, osserva l’avv. Cionini a riguardo di tale indicatore.

 

La riserva per le comunitarie

Ferme restando le riserve di numerazione disposte a favore dei consorzi e delle intese di cui all’articolo 29, comma 2, del Testo Unico nonché a favore degli FSMA in ambito locale con programmazione di genere musicale (radiovisione), in ciascun blocco di numerazione destinato agli FSMA in ambito locale, per ogni decade a partire dal numero 71 è prevista una riserva del 20 per cento delle numerazioni in favore delle emittenti a carattere comunitario. Tali numerazioni riservate sono assegnate dal Ministero mediante una graduatoria specifica, redatta in base a gli indicatori sopra descritti, ad esclusione del punto d).

La suddetta riserva, al fine di assicurare l’uso efficiente delle risorse di numerazione, è comunque da intendersi come “non esclusiva”. Pertanto, qualora nelle aree tecniche non siano presenti emittenti a carattere comunitario, le numerazioni ad esse riservate sono comunque assegnate secondo le graduatorie FSMA ordinarie.
Resta in ogni caso ferma la facoltà delle emittenti a carattere comunitario di poter scegliere di concorrere nelle graduatorie ordinarie per l’assegnazione di tutte le numerazioni destinate al comparto locale.

 

Le istanze per la visual radio/radiovisione

Le numerazioni riservate alla programmazione di genere musicale degli FSMA in ambito locale (radiovisione), nel IV arco di numerazione, sono assegnate a richiesta dei fornitori.
A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a presentare un’apposita domanda, esprimendo, eventualmente, una preferenza tra le numerazioni individuate dal Ministero per tale genere di programmazione.

Il Ministero procede all’attribuzione della numerazione con apposito provvedimento, tenendo conto, ove compatibile con le disposizioni del piano, della preferenza espressa dal richiedente.

 

Priorità di domanda

Qualora due o più FSMA abbiano formulato richiesta per la medesima numerazione, la stessa verrà assegnata all’FSMA che ha presentato per primo la domanda di attribuzione al Ministero.

 

Sorteggio

In caso di parità di data di presentazione della domanda la numerazione è assegnata al soggetto che per primo ha conseguito l’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi di cui all’articolo 3 dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.
Nell’ipotesi di parità di data di conseguimento dell’autorizzazione dovrà essere disposto un sorteggio pubblico ai fini dell’assegnazione del relativo numero.

 

Le assegnazioni LCN sulle reti di secondo livello

Estremamente interessante (e delicata) è la previsione Agcom relativa al reimpiego LCN”, interviene Cionini. All’esito delle procedure di attribuzione delle numerazioni destinate agli FSMA in ambito locale, il Ministero individua le numerazioni assegnate agli FSMA che intendono essere trasportati su una rete di 2° livello, ove presenti, di una determinata area tecnica. “Tali numerazioni potranno essere assegnate a ulteriori FSMA che intendono essere trasportati su una diversa rete di 2° livello, presente nella stessa area tecnica, con le medesime modalità descritte in precedenza“, evidenzia l’avvocato.

 

Il VI arco

Con riferimento al VI arco le relative numerazioni sono assegnate dal Ministero con apposito provvedimento, rilasciato su domanda del soggetto interessato.
Al termine della fase di prima applicazione, il Ministero comunicherà ai soggetti richiedenti la numerazione assegnata. Contestualmente il Mise procederà a pubblicare sul proprio sito Internet un apposito elenco pubblico nel quale sono riportati i numeri attribuiti ed il relativo assegnatario, nonché i numeri ancora disponibili. Il suddetto elenco pubblico viene aggiornato dal Ministero con cadenza periodica.

 

Trasferibilità dei titoli e scambi LCN tra FSMA omogenei

In ogni caso, in generale, l’attribuzione delle numerazioni è effettuata per la durata del titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi di media audiovisivi rilasciato al soggetto richiedente. Il trasferimento a terzi del titolo autorizzatorio, nei casi previsti dalla legge, include anche l’attribuzione della numerazione corrispondente. Qualora dovesse intervenire una rilevante modifica nella linea editoriale della programmazione irradiata, il fornitore di servizi di media audiovisivi è tenuto a richiedere al Ministero conferma della numerazione attribuita o l’attribuzione di un nuovo numero conforme al nuovo genere di programmazione trasmesso.

 

Possibili modifiche al Piano LCN. Ma difficilmente saranno sostanziali

“I principi fin qui descritti potrebbero subire variazioni all’esito della consultazione pubblica indetta da Agcom. Tuttavia, il quadro complessivo difficilmente subirà modifiche rilevanti. E’ quindi opportuno che i fornitori SMA comincino a valutare le proprie posizioni in vista dell’applicazione della procedura descritta”, conclude l’avv. Cionini.

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